Una riforma ingannevole e contraddittoria: perché votare NO

Questa modifica alla Costituzione è pericolosa perché ingannevole, contraddittoria e crea disequilibri tra i rappresentanti dell’Italia


14 Ottobre 2016 | di Piero Morpurgo

Una riforma ingannevole e contraddittoria: perché votare NO Questa modifica alla Costituzione è pericolosa perché ingannevole, contraddittoria e crea disequilibri tra i rappresentanti dell’Italia. Per comprendere i rischi di questa impostazione è necessaria una lettura degli Atti dell’Assemblea Costituente e può essere utile il mio quadro sinottico interattivo.
 
Una Costituzione molte volte innovata
I dati e gli atti sono chiari: innanzitutto non è vero che la Costituzione è vecchia di 70 anni e che è ora di rinnovarla perché non è mai stata adeguata al cambiamento dei tempi.ù
La Costituzione della Repubblica Italiana invero è stata modificata moltissime volte negli anni: 1948, 1961, 1963, 1967, 1989, 1991, 1992, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2012. Ecco smascherato l’inganno! La Costituzione del 1946 è già stata mutata in 15 casi. E sono state modifiche importanti: sul genocidio, sul numero di deputati e senatori, sull’abolizione della pena di morte anche in caso di guerra, sul diritto di voto dei cittadini italiani all’estero, sulla parità dei sessi nelle amministrazioni, sulle elezioni di Camera e Senato, sull’immunità parlamentare, sullo scioglimento delle Camere, sul processo penale, sulle città metropolitane, sul rapporto tra Stato e Regioni, sulla Corte Costituzionale, sul pareggio di bilancio. Non è poi irrilevante notare che la Costituzione degli U.S.A è del 1787 ed ha avuto solo 27 modifiche; in genere ratificate l’anno dopo la delibera del Congresso tranne quella sulla variazione dei compensi dei Senatori approvata nel 1789 e ratificata nel 1992. I tempi della politica!
(Cfr. http://context.montpelier.org/document/175#passage-145 ).
 
Un risparmio di 500 milioni? Falso! Lo dice la Ragioneria Generale dello Stato
Dicono che si ridurranno i costi della politica e lo dicono sapendo di mentire perché la Ragioneria Generale dello Stato ha già informato la ministra Boschi che così non è.
Al massimo si risparmiano 60 milioni:
40 milioni circa dalla soppressione della diaria per i Senatori (ma qualcuno li dovrò poi rimborsare dei viaggi e dei soggiorni); 9 milioni circa dalla riduzione del numero dei Senatori; 8,7 milioni dalla soppressione del CNEL.Per tutto il resto la Ragioneria Generale sostiene che “i risparmi non sono quantificabili”.
 
Un itinerario tortuoso e cavilloso
Nel leggere i lavori parlamentari ci si accorge che la discussione è avvenuta in modo burocratico senza alcuno spessore culturale. Ben diversi furono i lavori della Costituente del 1946 quando i riferimenti alla cultura dell’Italia furono costanti e questi si intrecciarono con l’analisi delle istituzioni europee ed internazionali.
Questa riforma, (consultabile agevolmente qui) proposta dal governo e votata a colpi di fiducia da un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, incrina la ‘rigidità’ della Carta prevista dai Costituenti che si soffermarono a lungo sul problema: in particolare alle pp. 135-137 della seconda sottocommissione del 15 gennaio 1947 era stato considerato anche l’obbligo di scioglimento delle Camere che avessero proposto modifiche alla Carta.
I Costituenti intendevano mettere in guardia da scelte affrettate e di corto respiro. Oggi avviene il contrario e i sostenitori del SI hanno 500.000 euro di finanziamento pubblico per sostenere le loro ragioni! Nulla spetta ai sostenitori del NO. Eppure il referendum non aveva bisogno di una raccolta firme perché era stato già richiesto dai parlamentari. Soldi buttati.
 
Un referendum eterogeneo e in contrasto con i principi della Corte Costituzionale
Di recente il presidente emerito della Corte Costituzionale ha presentato ricorso al TAR contro l’indizione di una consultazione ove con un SI o con un NO si giudicano 44 modifiche della Costituzione (ad es. potrei essere d’accordo con l’abolizione del CNEL, ma non con la parziale abolizione del Senato e per far ciò dovrei utilizzare il voto disgiunto). Effettivamente con la sentenza 16/1978 si fissano alcuni principi relativi ai “referendum abrogativi” e tra questi: “In primo luogo, cioè, sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo é stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare”. Inoltre le “ libertà dei promotori delle richieste di referendum e libertà degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse fra loro: in quanto é ben vero che la presentazione delle richieste rappresenta l'avvio necessario del procedimento destinato a concludersi con la consultazione popolare; ma non é meno vero che la sovranità del popolo non comporta la sovranità dei promotori e che il popolo stesso dev'esser garantito, in questa sede, nell'esercizio del suo potere sovrano. Uno strumento essenziale di democrazia diretta, quale il referendum abrogativo, non può essere infatti trasformato - insindacabilmente - in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie”.
(Cfr. http://www.giurcost.org/decisioni/1978/0016s-78.html).
 
Il suffragio diretto è, di fatto, abolito
La “riforma” inizia dall’art. 55 che distingue le nuove funzioni di Camera e Senato; tuttavia non viene toccato l’art. 56 che fissa un principio che è salvaguardia della democrazia parlamentare per cui si afferma “la Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto” e che è ben enunciato all’art. 1.
Questo principio del suffragio diretto per cui l’elettore sceglie direttamente il suo rappresentante è ampiamente disatteso sia nella “nuova” Costituzione sia nella legge elettorale: deputati capilista bloccati, senatori nominati, squilibrio tra numero dei deputati e dei senatori, possibilità di candidature multiple in più circoscrizioni.
 
Un pasticcio dietro l’altro...
Ingannevoli e poco trasparenti sono sia il nuovo art. 57 sia l’art. 63; nel primo caso i senatori nominati dalle Regioni decadono quando i relativi consigli regionali si sciolgono sicché avremo un Senato in continua metamorfosi, visto che è impossibile che tutte le regioni eleggano i loro rappresentanti nello stesso momento; nel secondo caso l’art. 63 rinvia a un successivo regolamento i limiti per diventare senatori: sembrerebbe ad esempio che i sindaci di grandi città non possano accedere al Senato con inevitabile conflitto costituzionale (perché il sindaco di Viterbo si e quello di Roma no?). Un pasticcio dietro l’altro. La semplificazione, tanto declamata, non c’è.
 
La Commissione Jotti
Allo storico sfugge il perché non si sia tenuto conto sia dei lavori dell’Assemblea Costituente sia delle diverse commissioni che hanno lavorato alla revisione della Carta. Ad esempio nella relazione di Nilde Jotti si legge: “si era vicini ad un accordo per quanto riguarda la riduzione del numero dei membri della Camera da 630 a 400 e del Senato da 315 a 200 e per una certa distinzione dei compiti tra le due Camere”. Meglio di così che c’è?
Era il 1993. (Cfr. http://www.bassanini.it/wp-content/uploads/2013/09/Relazione-del-Presidente-della-Commissione-Nilde-Iotti-.pdf ) Lavoro sprecato. Il tutto occultato da un affannoso affannarsi nell’attribuire a persone che non possono rispondere critiche alla Costituzione del 1946.
 
La maggioranza detta le regole all’opposizione
Ancor più ingannevole e contraddittoria è una Camera dei Deputati, eletta con premi di maggioranza con conseguenti disequilibri di rappresentatività, che regola le proprie attività come stabilito dal nuovo art. 64 in cui si legge: “I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni”; si noti la violenza per cui una maggioranza detta le regole a un’opposizione. Questo principio non si ritrova nell’attuale regolamento della Camera, varato nel 1971 e più volte modificato, dove tutti i deputati sono considerati a un livello paritario e talora le opposizioni hanno una considerazione privilegiata come quando si scrive, all’art. 24 che: “la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza”.
E ancor più preoccupante e illusorio è il “dovere” dei deputati di partecipare ai lavori parlamentari giacché, visto che non si prevede sanzione alcuna, è un vero e proprio miraggio.
 
Le stranezze dello stato di guerra e le tante “navette” tra Camera e Senato
Della riduzione dei poteri del Senato si è fatto gran vanto; salvo poi scoprire che l’art. 70 e gli altri articoli ad esso collegati creano un intrico di procedure legislative in cui Senato e Camera hanno diritto a vicenda di intervenire sui lavori legislativi dell’altra camera: “L’altra virtù del referendum sarebbe il risparmio sui tempi della politica. Ci dicono infatti di voler abolire la navetta delle leggi tra Camera e Senato. Ma così non è. In realtà si allungano i tempi della produzione legislativa; infatti si introducono sei diversi tipi di leggi e di procedure che ricadono su ambedue le Camere: 1) le leggi sempre bicamerali, Camera e Senato, come le leggi costituzionali, elettorali e di interesse europeo; 2) le leggi fatte dalla sola Camera che entro dieci giorni possono essere richiamate dal Senato; 3) le leggi che invadono la competenza regionale che il Senato deve entro dieci giorni prendere in esame; 4) le leggi di bilancio che devono sempre essere esaminate dal Senato che ha quindici giorni per proporre delle modifiche; 5) le leggi che il Senato può chiedere alla Camera di esaminare entro sei mesi; 6) le leggi di conversione dei decreti legge che hanno scadenze e tempi convulsi se richiamate e discusse anche dal Senato. Ciò crea un intrico di passaggi tra Camera e Senato e un groviglio di competenze il cui conflitto dovrebbe essere risolto d’intesa tra gli stessi presidenti delle due Camere che configgono tra loro (Raniero La Valle Sinistra Cristiana)”. Questo è abbastanza noto e c’è chi dice che le tipologie di voto siano persino 12! Questa non è la stabilità promessa.
Meno conosciuto è il nuovo art. 78 che assegna alla sola camera bassa la delibera dello “stato di guerra”, decisione che verrebbe presa a maggioranza assoluta; il che significa che -vista la legge elettorale- solo una parte prenderebbe una decisione così grave. Eppure sarebbe bastato scrive: a maggioranza di 2/3. Stride ancor di più il nuovo art. 60 che prevede solo per la Camera dei Deputati la proroga in caso di guerra. Un altro pasticcio istituzionale: in caso di conflitto bellico l’Italia potrebbe dover rinnovare il Senato! Senato che non può esser sciolto dal Presidente della Repubblica che ha il solo potere di sciogliere la Camera (nuovo art. 88). Altra stranezza istituzionale.
 
La non abolizione delle Province
Del tutto illusoria è l’abolizione delle Province, che dovrebbe rappresentare uno dei tanti elementi del “risparmio sui costi della politica”, effettuata all’art. 114; questo perché a partire dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dalla legge di stabilità 2015 non è stato risolto l’intrico normativo risultante da tale abolizione (si veda qui, con l’intervento di Valerio Onida).
Il problema era ben noto all’Assemblea Costituente che il 29 luglio 1946 prefigurava, con Paolo Rossi, amplissime autonomie e flessibilità di bilancio. Il disastro annunciato, e in corso, è stato più volte sottolineato da Achille Variati (del PD), presidente dell’Unione Province Italiane (cfr. http://www.provincia.vicenza.it/focus/la-provincia-tiene-duro-e-investe ). I cosiddetti risparmi dei costi della politica non ci saranno; invece si moltiplicheranno i tagli ai servizi che dovrebbero garantire i diritti sanciti dalla prima parte della Costituzione.
 
Il mito delle città metropolitane: un’altra elezione indiretta e cittadini espropriati dal diritto all’informazione
La questione si trascina dal 1990 e ha visto un intervento di censura nel 2013 da parte della Corte Costituzionale. Le nuove istituzioni dovrebbero sostituire le Province e, in teoria, il nuovo consiglio metropolitano viene eletto a suffragio ristretto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana con un sistema di voto ”ponderato” che assegna un maggior peso al consigliere comunale di Roma e minore a quello di Bracciano. Una soluzione pasticciata che, invece di incorporare i Comuni che ormai fanno parte del capoluogo in una sola grande istituzione, crea una struttura amministrativa ingovernabile, basti pensare che la città metropolitana di Torino ha 316 comuni e quella di Roma 121, ambedue corrispondono al territorio provinciale.
 
Le elezioni misteriose del 9 ottobre 2016
Non c’è alcun risparmio, c’è un’elezione indiretta nociva per la democrazia. Le Province vengono sostituite dalle città metropolitane e il taglio di 350 milioni di euro non ci sarà. Non c’è alcuna semplificazione e meglio sarebbe stato che le grandi città che ormai inglobano i paesi confinanti costituissero un unico consiglio comunale per l’amministrazione di un territorio che ha gli stessi problemi. A riprova di tutto ciò ci sono le elezioni del 9 ottobre alla città metropolitana di Roma: liste misteriose, nessun programma, nessuna propaganda, cittadini espropriati dal diritto all’informazione. Leggere per rendersi conto: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/elezioni-del-consiglio-metropolitano
università e sanità http://legislature.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/II_Sottocommissione/sed052/sed052nc.pdf
 
Ieri i Padri Costituenti: eleggere 300 deputati invece di 630!
Il messaggio lasciato dall’Assemblea Costituente era, ed è, ben diverso. All’esame dello stato delle autonomie locali furono dedicate 34 sedute e, forse, la più interessante è quella del 29 luglio. Allora Giovanni Conti (PRI) annotava che una volta assegnati poteri e autonomie a comuni e regioni sarebbe bastata una Camera di soli 300 Deputati (p. 27) il tutto accompagnato dalla denuncia di voler abolire l’Italia dominata dalle burocrazie! Si noti che tra il 1948 e il 1963 il numero di eletti era mobile, mentre era fisso il rapporto con la popolazione: un deputato ogni 80.000 abitanti e un senatore ogni 200.000; poi la legge costituzionale n. 2 del 1963 ha fissato il numero di parlamentari: 630.
Dal suo canto Giovanni Uberti (DC) si schierava contro il centralismo dello Stato e analizzava il funzionamento dell’Austria che, con una popolazione assai esigua, ha province e distretti chiosando “la burocrazia centrale è allarmata e armata contro le autonomie locali” (p. 25). I lavori erano stati introdotti da Finocchiaro Aprile (Movimento Indipendentista Siciliano) che ricordava le diverse tradizioni del Risorgimento da quella unitaria a quella federalista di Cattaneo. Per Egidio Tosato (DC) le province andavano mantenute, ma dovevano essere abolite le prefetture e Aldo Bozzi (PLI) condividendo la necessità delle autonomie locali avvertiva di non creare nelle Regioni un’altra forma di centralismo burocratico. Ruggero Grieco (PCI) condividendo gli altri interventi aggiunge che un errore della costruzione risorgimentale dello Stato unitario fu l’aver seguito esigenze economiche trascurando i problemi sociali un secolo “di successi, ed anche di sventure e di disastri” e che “il divenire dell’umanità non sarà nel ripiegamento delle Nazioni in sé stesse, ma nel loro aggruppamento” (p. 35). Umberto Terracini (PCI) concluse la giornata ipotizzando di affidare a Luigi Einaudi (Unione Democratica Nazionale) uno studio su pregi e difetti degli stati centralizzati e decentralizzati.
La riunione era stata introdotta il 27 luglio da una relazione di Gaspare Ambrosini (DC) ove si sottolineava come le autonomie locali dovessero lasciare libere le Camere di lavorare per lo Stato. Sul tema era intervenuto Luigi Einaudi rammentando: come lo Stato dovesse garantire ai comuni più poveri finanziamenti per garantire i diversi ordini di istruzione (oggi non accade) e come, su proposta di Olivetti, i comuni potessero raggrupparsi in “comunità” più ampie e di come fosse imprescindibile -sulla base dell’esperienza inglese ed elvetica- sottoporre a ispezioni esterne le realtà autonome.
 
Oggi
Le linee dei problemi e le loro soluzioni c’erano, e ci sono, nelle parole dei Costituenti. Oggi questa riforma: non abolisce il Senato, non abolisce le Province, non semplifica, non fa risparmiare. Si tratta di un testo scritto da una parte che scommette di vincere e si tratta di un testo che crea squilibri tra il governo che con il nuovo art. 117 inficia gran parte dei poteri delle autonomie regionali e locali e dunque non garantisce affatto la stabilità promessa!
Si tratta di un testo che prefigura una riduzione dei poteri delle opposizioni e quindi un’attività di governo pericolosamente autoritaria.


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